Art. 15.
(Vendita di beni e servizi).

      1. In assenza di una normativa specifica, è vietata l'attività di commercializzazione di beni o servizi svolta esclusivamente attraverso servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica.
      2. In ogni caso, il pagamento del prezzo dei beni o servizi, prenotati attraverso l'utilizzo dei servizi suddetti non può essere realizzato mediante contabilizzazione di scatti telefonici.